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Rivalutazioni terreni e partecipazioni

LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTI ALL’1.1.2010

La Finanziaria 2010 ha riaperto la possibilità di rideterminare il costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti non in regime d’impresa, consentendo, in occasione di una successiva cessione, di ridurre l’ammontare della plusvalenza realizzata.

Ai fini della rivalutazione, che può avere ad oggetto le partecipazioni ed i terreni posseduti all’1.1.2010, è necessario far redigere e asseverare una perizia di stima e versare la prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta entro il 2.11.2010 (il 31.10 cade di domenica).

L’art. 2, comma 229, Finanziaria 2010 ha riaperto il termine per effettuare la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate.

La rivalutazione, comportando la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, consente l’emersione di una minore plusvalenza al momento della successiva cessione.

Tale nuova opportunità può risultare interessante anche per coloro che già in passato si sono avvalsi della rivalutazione in base alle previgenti disposizioni, qualora il valore della partecipazione o del terreno sia ulteriormente incrementato rispetto a quanto già precedentemente rivalutato.

Si rammenta che la rivalutazione è stata oggetto di numerose proroghe e riaperture, come di seguito evidenziato:

Riferimenti normativi

Data riferimento rivalutazione

Artt. 5 e 7, Legge n. 448/2001

1.1.2002

Art. 4, comma 3, DL n. 209/2002

1.1.2002

Art. 2, comma 2, DL n. 282/202

1.1.2003

Art. 39, comma 14-undecies, DL n. 269/2003

1.1.2003

Art. 6-bis, DL n. 355/2003

1.7.2003

Art. 1, commi 376 e 428, Legge n. 311/2004

1.7.2003

Art. 11-quaterdecies, comma 4, DL n. 203/2005

1.1.2005

Art.1, comma 91, Legge 24.12.2007, n. 244

1.1.2008

Art. 2, comma 229, Legge 23.12.2009, n. 191

1.1.2010

RIAPERTURA DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI

AMBITO OGGETTIVO

Oggetto di rivalutazione possono essere:

i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti all’1.1.2010, a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

 

le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute all’1.1.2010, a titolo di proprietà e usufrutto;

da persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali, non in regime d’impresa.

MODALITÀ PER LA RIVALUTAZIONE

Ai fini della rivalutazione è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva e la redazione di una perizia giurata di stima che individua il valore del terreno / partecipazione alla data dell’1.1.2010.

L’imposta sostitutiva dovuta è determinata applicando al valore del terreno / partecipazione, risultante dalla perizia di stima redatta da un professionista abilitato, le seguenti aliquote:

partecipazioni non qualificate

2%

partecipazioni qualificate

terreni

4%

 Con riguardo alle partecipazioni, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E, la perizia di stima individua il valore in relazione alla frazione di patrimonio netto della società rappresentativa della partecipazione stessa.

Il valore (costo) rideterminato indicato nella perizia assume rilevanza ai fini del calcolo della plusvalenza:

-         ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR per le partecipazioni;

-         ex art. 67, comma 1, lett. a) e b), TUIR per i terreni.

TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA E DI REDAZIONE DELLA PERIZIA

L’imposta sostitutiva dovuta deve essere versata:

 

in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di uguale importo
entro il 2.11.2010 (il 31.10 cade di domenica); 1° rata entro il 2.11.2010
2° rata entro il 31.10.2011 + interessi 3% annuo calcolati dal 31.10.2010
3° rata entro il 31.10.2012 + interessi 3% annuo calcolati dal 31.10.2010

 

Entro il 2.11.2010 deve altresì essere redatta e asseverata, da parte di un professionista abilitato, la perizia giurata di stima.

Va evidenziato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.11.2002, n. 81/E:

·       in caso di comproprietà il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota;

·       qualora la rivalutazione riguardi una pluralità di terreni ovvero di partecipazioni, è possibile effettuare un versamento cumulativo. Poiché “è comunque necessario che il versamento in tal modo effettuato sia riconducibile al valore attribuito a ciascuna delle aree o terreni … [e] a ciascun valore delle partecipazioni…” nel mod. UNICO devono essere evidenziati i distinti valori rivalutati e la relativa imposta sostitutiva.

Ai fini del versamento si ritiene di poter riportare nel mod. F24 i medesimi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:

8055” per la rivalutazione delle partecipazioni;

8056” per la rivalutazione dei terreni;

indicando quale anno di riferimento “2010”.

Infatti, l’utilizzo di tali codici, istituiti in occasione della rivalutazione delle partecipazioni / terreni posseduti all’1.1.2005, è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 10.4.2008, n. 144/E anche per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione effettuata con riferimento alla data dell’1.1.2008.

Si rammenta che l’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata, nel mod. F24, utilizzando gli eventuali crediti disponibili (IVA, IRPEF, ecc.).

 

VALUTAZIONI DI CONVENIENZA

Come accennato, in linea generale l’operazione è conveniente qualora sia prevista la cessione a breve / medio termine del terreno o della partecipazione.

Al fine di effettuare una valutazione di convenienza circa l’operazione in esame è opportuno considerare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in occasione delle precedenti rivalutazioni, tenendo conto che alcuni di essi hanno valenza con riguardo ad entrambi i beni oggetto di rivalutazione mentre altri sono applicabili specificatamente ai terreni ovvero alle partecipazioni.

TERRENI E PARTECIPAZIONI – ASPETTI COMUNI

Con riguardo alla rideterminazione del costo dei terreni e delle partecipazioni va considerato che:

- la rivalutazione può riguardare sia il nudo proprietario che l’usufruttuario;

- la rideterminazione non può essere effettuata da parte degli eredi e donatari che hanno acquisito la partecipazione / terreno dopo l’1.1.2010 in quanto a tale data non ne risultano possessori, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 31.1.2002, n. 12/E e 6.11.2002, n. 81/E.

Tuttavia, con riferimento alle partecipazioni, sulla base di quanto affermato nella Circolare 9.5.2003, n. 27/E, è ammessa la possibilità di rivalutazione da parte degli eredi che hanno ricevuto la partecipazione in successione dopo l’1.1.2010 a condizione che prima del decesso il de cuius abbia conferito ad un professionista il mandato per la redazione della perizia di stima.

Nuova rivalutazione e rimborso delle somme versate

È possibile procedere alla rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti all’1.1.2010, ancorché gli stessi siano già stati oggetto di rivalutazione in base alla precedenti disposizioni.

A tal fine, secondo quanto evidenziato nella citata Circolare n. 27/E il contribuente deve:

far redigere e giurare una nuova perizia di stima;

versare l’imposta sostitutiva con riferimento al nuovo valore periziato.

In tale ipotesi è necessario versare l’imposta sostitutiva sul valore di riferimento all’1.1.2010, senza possibilità di “utilizzare” in compensazione l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni.

Al contribuente è comunque concesso di richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in base alle precedenti rivalutazioni.

A tale proposito va evidenziato che l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 10.6.2008, n. 236/E, ribadisce che il rimborso va richiesto ai sensi dell’art. 38, DPR n. 602/73, ovvero entro 48 mesi dalla data del versamento.

Sul punto non viene richiamata la norma generale in materia di rimborsi ex art. 21, D.Lgs. n. 546/92 che fissa in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (ossia, nel caso di specie, dalla data di entrata in vigore della disposizione che prevede la nuova rivalutazione), il termine entro il quale presentare l’istanza di rimborso.

Tale interpretazione risulta particolarmente restrittiva nell’ipotesi in cui tra la data di versamento dell’imposta sostitutiva riferita alla prima rivalutazione e quella della seconda rivalutazione siano decorsi più di 48 mesi.

Coloro che, avendo effettuato la rivalutazione all’1.1.2008, hanno scelto il versamento in forma rateale e intendono procedere ad una nuova rivalutazione possono non versare l’ultima rata (in scadenza il 2.11.2010) e versare la nuova imposta sostitutiva.

PARTECIPAZIONI         

Con riferimento alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate va tenuto conto dei seguenti chiarimenti.

Ambito oggettivo

Regime di determinazione redditi finanziari

La rivalutazione è possibile a prescindere dal regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria scelto dal contribuente (dichiarazione, risparmio amministrato, risparmio gestito).

Circolare 31.1.2002,

n. 12/E

Rivalutazione parziale

È possibile la rivalutazione parziale della partecipazione. In tale ipotesi, al fine di individuare la misura dell’imposta sostitutiva dovuta (2-4%) è necessario considerare la tipologia di partecipazione posseduta all’1.1.2010 (qualificata/non qualificata).

Pertanto, il possesso di una partecipazione qualificata determina l’applicazione dell’imposta nella misura del 4% ancorché la rivalutazione interessi una parte della partecipazione che da sola è considerata non qualificata.

Circolare 31.1.2002,

n. 12/E

Cessione della partecipazione prima della perizia

La rivalutazione è possibile anche qualora la partecipazione venga ceduta prima del giuramento della perizia di stima, ma solo nel caso in cui si applichi il regime della dichiarazione.

Circolare  5.6.2002,

n. 47/E

Circolare 4.8.2004,

n. 35/E

Partecipazioni acquisite in epoche diverse e metodo Lifo

Se le partecipazioni sono state acquisite in epoche diverse, si considerano rivalutate quelle acquisite in epoca più recente.

La partecipazione rivalutata si considera acquisita l’1.1.2010. Se in data successiva non sono state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato.

Circolare 31.1.2002, n. 12/E

Effetto della rivalutazione

Rivalutazione e recesso, esclusione del socio, liquidazione 

Nell’ipotesi di recesso / esclusione del socio o liquidazione di società, le somme ricevute dai soci sono considerate utili in base all’art. 47, comma 7, TUIR, per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto e la sottoscrizione delle azioni o delle quote annullate. Di conseguenza, non essendo in presenza di un reddito diverso, il valore rivalutato non può essere tenuto in considerazione.

Circolare 4.8.2004,

n. 35/E

 

Diversamente, nell’ipotesi di recesso c.d. “atipico” del socio dalla società, realizzato mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro quota o da parte di un terzo, il valore rivalutato può essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza ex art. 67, TUIR.

Circolare 22.4.2005,

n. 16/E

Cessione prima

del versamento

È valida la rivalutazione qualora la partecipazione sia ceduta prima del versamento dell’imposta sostitutiva.

Circolare 31.1.2002, n. 12/E

Minusvalenze

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni rivalutate non hanno rilevanza fiscale.

Circolare 31.1.2002, n. 12/E

Partecipazioni ricevute per successione o donazione

Per effetto della reintroduzione dell’imposta di successione, nell’ipotesi di partecipazioni ricevute a seguito di una successione apertasi a partire dal 3.10.2006 (data in cui è stata reintrodotta l’imposta di successione), secondo quanto disposto dall’art. 68, comma 6, TUIR il costo d’acquisto da considerare ai fini della determinazione della plusvalenza in sede di cessione è il valore dichiarato “agli effetti dell’imposta di successione”, ossia il valore della partecipazione indicato nella dichiarazione di successione, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.4.2008, n. 158/E.

Ciò rende meno interessante la rivalutazione del costo.

Con riguardo alle partecipazioni ricevute per donazione il citato art. 68, comma 6 prevede che, ai fini della determinazione della plusvalenza, “nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante”.

In tal caso, poiché ai fini della determinazione della plusvalenza in sede di cessione della partecipazione da parte del donatario va assunto il costo in capo al donante, la rivalutazione può risultare conveniente.

TERRENI         

Con riferimento ai terreni vanno evidenziati i seguenti chiarimenti.

Ambito oggettivo

Particelle catastali parzialmente edificabili

Se gli strumenti urbanistici prevedono che solo una porzione della particella catastale risulta edificabile è possibile la rivalutazione della sola parte edificabile dell’area, senza necessità di procedere preventivamente al frazionamento dell’area stessa.

Nella perizia di stima deve essere indicato lo strumento urbanistico che delimita la parte edificabile.

Circolare 6.11.2002,

n. 81/E

Aree in regime di comunione

pro-indiviso

Possono essere rivalutate le aree possedute in regime di comunione pro indiviso anche qualora  soltanto alcuni dei comproprietari intendano rivalutare.

Per determinare la quota di terreno da affrancare il singolo comproprietario deve individuare, mediante la perizia di stima, il valore dell’intera area al fine di assoggettare all’imposta sostitutiva la percentuale di tale valore corrispondente alla propria quota.

Circolare 6.11.2002,

n. 81/E

Cessione prima

della perizia

Non è possibile rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia di stima.

Infatti, nell’atto di cessione del terreno deve essere indicato il valore risultante dalla perizia.

Circolare 30.1.2002,

n. 9/E

Effetto della rivalutazione

Terreno oggetto di successivo esproprio

La rivalutazione ha effetto anche qualora il terreno sia successivamente oggetto di provvedimento di esproprio, nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione secondo le regole dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.

Circolare 6.11.2002,

n. 81/E

Rivalutazione e effetti ai fini delle imposte di registro e ipocatastali

Il valore rivalutato del terreno rappresenta il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Di conseguenza, se il valore indicato nell’atto di trasferimento è inferiore a quello rivalutato l’Ufficio potrà procedere alla rettifica del valore dichiarato ai fini delle imposte indirette e per il calcolo della plusvalenza si dovrà assumere il costo/valore d’acquisto del terreno secondo gli ordinari criteri di cui all’art. 68, TUIR.

Circolare 6.11.2002,

n. 81/E

Terreni ricevuti per successione o donazione

Con riferimento ai terreni il costo d’acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza è sempre quello risultante dalla denuncia di successione o dall’atto di donazione.

 

 

Ulteriori novità scudo fiscale

L’agenzia delle Entrate interviene sullo scudo fiscale, con la circolare n. 48/E del 17/11/2009, per chiarire, in merito ai lavoratori transfrontalieri che si fanno accreditare lo stipendio all’estero, che:

"… omissis…A tal fine, con riguardo alle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato (ndr. Italiano) il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”

… omissis …

Il requisito della residenza nel territorio dello Stato deve sussistere per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della cosiddetta “dichiarazione riservata” (2009)."

Ciò significa che chi si trova nelle suddette situazioni ed ha conti correnti aperti all’esterro, avrebbe dovuto utilizzare lo scudo ficale per far rientrare i capitali dall’estero a meno che non abbia indicato gli spostamenti di capitali nel quadro RW del modello unico. In ultima analisi l’Agenzia delle Entrate con la suddetta circolare ha predisposto un mini-condono escludendo i lavoratori transfrontalieri dal raggio d’azione dello scudo.

L’agenzia delle Entrate sta per inviare lettere di invito all’utilizzo dello scudo fiscale a chi ha movimentato, lnell’anno 2008, più di 50.000,00 euro verso l’estero. I nominiativi sono a disposizione dell’amministrazione finanziariain seguito alle segnalazioni ricevutre dagli intermediari.

Direttiva 2008/8/CE: territorialità delle prestazioni di servizi

 Il 1° gennaio 2010 entrerà in vigore la direttiva sulla territorialità dei servizi. Per i servizi resi a soggetti di imposta e agli enti non commerciali si applicherà il criterio generale del luogo in cui risiede il committente. Verranno inoltre eliminate le attuali incertezze nell’individuazione dei servizi in deroga.

Il settore dei trasporti e delle spedizioni internazionali risentirà le conseguenze del provvedimento. Infatti L’esportatore abituale che fino ad oggi poteva inserire nel suo plafond anche le spese di trasporto, dal 1° di gennaio 2010 ciò non sarà più possibile. Gli operatori UE per conseguenza, avranno un incremento del loro credito Iva, che dovrà essere chiesto a rimborso o potrà essere compensato con altri tributi.

Sarà prevista una via più breve per il rimborso del credito IVA che si genererà in seguito al provvedimento di cui sopra.

 

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Redditometro-Scudo Fiscale

Da: Il Sole-24 Ore del 10/07/2009 (Dario De Otto-Raffaele Rizzardi) L’effetto protezione dello scudo ai fini del redditometro riguarda generalmente il futuro, ma in taluni casi la copertura potrebbe riguardare anche i periodi d’imposta fino al 2008. È quanto si può ragionevolmente affermare, considerando il funzionamento dell’accertamento sintetico o, comunque, di quello redditometrico. … omissis… Il caso "classico" è quello delle somme detenute all’estero che vengono rimpatriate e successivamente utilizzate per acquistare immobili o altri beni che rilevano ai fini del redditometro. In questa eventualità, se il contribuente dimostra di avere utilizzato le somme "scudate" per l’acquisto di tali beni, si può dire che l’emersione potrà coprire eventuali accertamenti basati sul redditometro. …omissis.

obblighi pubblicitari

In relazione a quanto disposto dai nuovi articoli del Codice civile, le società di capitali (Srl, Spa, Sapa) e le società di persone (snc, sas),debbono indicare in tutta la corrispondenza (e-mail, lettere, fatture, documenti di trasporto ecc.) le seguenti informazioni:

INFORMAZIONE Esempio Note
Ragione sociale Rossi S.r.l. (indicando anche se si tratta di società uni personale e se la società si trova soggetta ad una procedura concorsuale o in liquidazione)
Sede Sede:Via delle Rose 15 61032 FANO (PU)  
Partita Iva, Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese C.F., P.IVA e n. R.I. Pesaro-Urbino 01288250418 In genere lo stesso numero di Partita IVA coincide con il numero di codice fiscale ed il numero di iscrizione nel Registro Imprese
REA Rea n. 0125830 Corrisponde al Numero di Repertorio Amministrativo assegnato dalla Camera di Commercio (si trova in una visura camerale)
Capitale Sociale Capitale sociale € 10.000,00 versato € 2.500,00 Indicando se interamente versato (I.V.) oppure la quota versata se non interamente versato (solo per le società di capitali)
Viene inoltre introdotto un nuovo obbligo (ma solo per le società di capitali) di pubblicare tali informazioni anche nei siti web delle società (Art. 2250 CC co. 7)

Si riportano di seguito gli articoli del codice civile, nella loro nuova formulazione, nonché tutte le altre disposizioni relative alle sanzioni connesse agli obblighi di pubblicità dei dati anagrafici e delle società e ditutte le altre ditte in possesso di un sito Web.

Art. 2630 R.D. 16 marzo 1942, n. 262. [CODICE CIVILE]

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi.

1. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2250 R.D. 16 marzo 1942, n. 262. [CODICE CIVILE]

Indicazione negli atti e nella corrispondenza

[1] Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.

[2] Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.

[3] Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

[4] Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio

[5] Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V(Società per azioni), VI(societa’ in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

[6] In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

[7] Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.

CHI È IN POSSESSO DI PARTITA IVA HA L’OBBLIGO DI ESPORLA SULLA HOME PAGE DEL SITO WEB AZIENDALE

L’articolo 35 – comma 1 – del DPR 633/72 dice che i soggetti in possesso di partita IVA devono pubblicare sulla home page dell’eventuale sito internet il codice di partita IVA.

La mancata esposizione del numero di Partita IVA è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria. Se sul tuo sito non c’è il numero di partita IVA chiedi a chi si è occupato della realizzazione del sito web di apportare la variazione.

Art. 35 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio,variazione e cessazione attività.

1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

Art. 11 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Responsabili per la sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

4. Il pagamento della sanzione da parte dell’autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l’obbligazione indicata nel comma 1.

5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall’autore della violazione, nel limite previsto dall’articolo 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, dell’associazione o dell’ente indicati nel comma 1 è limitata all’eventuale eccedenza.

6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell’autore della violazione.

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell’ente indicati nel comma 1. Art. 8 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell’imposta sul valore aggiunto, compresa quella periodica, non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila [euro 258, n.d.r.] a lire quattro milioni [euro 2065, n.d.r.]. Vi preghiamo, quindi, di voler adeguare il Vs, eventuale, sito Web e la documentazione amministrativa quali: – fatture; – documenti di trasporto (ddt); – carta intestata; – e-mail E comunque qualsiasi altro documento destinato ad essere inviato all’esterno della Vs ditta.