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Redditometro-Scudo Fiscale

Da: Il Sole-24 Ore del 10/07/2009 (Dario De Otto-Raffaele Rizzardi) L’effetto protezione dello scudo ai fini del redditometro riguarda generalmente il futuro, ma in taluni casi la copertura potrebbe riguardare anche i periodi d’imposta fino al 2008. È quanto si può ragionevolmente affermare, considerando il funzionamento dell’accertamento sintetico o, comunque, di quello redditometrico. … omissis… Il caso "classico" è quello delle somme detenute all’estero che vengono rimpatriate e successivamente utilizzate per acquistare immobili o altri beni che rilevano ai fini del redditometro. In questa eventualità, se il contribuente dimostra di avere utilizzato le somme "scudate" per l’acquisto di tali beni, si può dire che l’emersione potrà coprire eventuali accertamenti basati sul redditometro. …omissis.

obblighi pubblicitari

In relazione a quanto disposto dai nuovi articoli del Codice civile, le società di capitali (Srl, Spa, Sapa) e le società di persone (snc, sas),debbono indicare in tutta la corrispondenza (e-mail, lettere, fatture, documenti di trasporto ecc.) le seguenti informazioni:

INFORMAZIONE Esempio Note
Ragione sociale Rossi S.r.l. (indicando anche se si tratta di società uni personale e se la società si trova soggetta ad una procedura concorsuale o in liquidazione)
Sede Sede:Via delle Rose 15 61032 FANO (PU)  
Partita Iva, Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese C.F., P.IVA e n. R.I. Pesaro-Urbino 01288250418 In genere lo stesso numero di Partita IVA coincide con il numero di codice fiscale ed il numero di iscrizione nel Registro Imprese
REA Rea n. 0125830 Corrisponde al Numero di Repertorio Amministrativo assegnato dalla Camera di Commercio (si trova in una visura camerale)
Capitale Sociale Capitale sociale € 10.000,00 versato € 2.500,00 Indicando se interamente versato (I.V.) oppure la quota versata se non interamente versato (solo per le società di capitali)
Viene inoltre introdotto un nuovo obbligo (ma solo per le società di capitali) di pubblicare tali informazioni anche nei siti web delle società (Art. 2250 CC co. 7)

Si riportano di seguito gli articoli del codice civile, nella loro nuova formulazione, nonché tutte le altre disposizioni relative alle sanzioni connesse agli obblighi di pubblicità dei dati anagrafici e delle società e ditutte le altre ditte in possesso di un sito Web.

Art. 2630 R.D. 16 marzo 1942, n. 262. [CODICE CIVILE]

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi.

1. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2250 R.D. 16 marzo 1942, n. 262. [CODICE CIVILE]

Indicazione negli atti e nella corrispondenza

[1] Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.

[2] Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.

[3] Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

[4] Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio

[5] Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V(Società per azioni), VI(societa’ in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

[6] In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

[7] Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.

CHI È IN POSSESSO DI PARTITA IVA HA L’OBBLIGO DI ESPORLA SULLA HOME PAGE DEL SITO WEB AZIENDALE

L’articolo 35 – comma 1 – del DPR 633/72 dice che i soggetti in possesso di partita IVA devono pubblicare sulla home page dell’eventuale sito internet il codice di partita IVA.

La mancata esposizione del numero di Partita IVA è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria. Se sul tuo sito non c’è il numero di partita IVA chiedi a chi si è occupato della realizzazione del sito web di apportare la variazione.

Art. 35 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio,variazione e cessazione attività.

1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

Art. 11 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Responsabili per la sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

4. Il pagamento della sanzione da parte dell’autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l’obbligazione indicata nel comma 1.

5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall’autore della violazione, nel limite previsto dall’articolo 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, dell’associazione o dell’ente indicati nel comma 1 è limitata all’eventuale eccedenza.

6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell’autore della violazione.

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell’ente indicati nel comma 1. Art. 8 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell’imposta sul valore aggiunto, compresa quella periodica, non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila [euro 258, n.d.r.] a lire quattro milioni [euro 2065, n.d.r.]. Vi preghiamo, quindi, di voler adeguare il Vs, eventuale, sito Web e la documentazione amministrativa quali: – fatture; – documenti di trasporto (ddt); – carta intestata; – e-mail E comunque qualsiasi altro documento destinato ad essere inviato all’esterno della Vs ditta.


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Abakos S.r.l.
Capitale Sociale € 10.400,00 I.V.
Sede Legale: Via dell'Abbazia, 7/1 - 61032 - Fano (Pesaro Urbino)
Partita Iva 01288250416 - Codice Fiscale 01288250416 - Registro Imprese di Pesaro-Urbino n. 01288250416 - REA n. 121038
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